Comunicato del 15 luglio 2024

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Si rammenta alle strutture associate che il paziente ha accesso gratuito alla prima copia di cartella clinica.

Nell’ambito del rapporto medico/paziente, quest’ultimo ha infatti il diritto di ottenere gratuitamente dal titolare del trattamento (medico o struttura sanitaria che sia) la prima copia integrale dei documenti contenuti nella sua cartella clinica, che includa una riproduzione fedele e intelligibile dell’insieme dei suoi dati relativi alla salute oggetto di trattamento.

Tanto è stato stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea (EU2023:811 del 26 ottobre 2023), concernente un caso tedesco, in tema di trattamento di dati afferenti alla salute di un paziente da parte del suo medico e rilascio della cartella clinica.

Innanzitutto, secondo la Corte di Giustizia, “occorre rilevare che un medico che procede alle operazioni di trattamento … riguardanti i dati dei suoi pazienti deve essere considerato un «titolare del trattamento» … soggetto agli obblighi che detta qualità comporta, in particolare garantendo un accesso ai dati personali su richiesta degli interessati.”

D’altra parte, il paziente è qualificabile come “interessato“, con tutto ciò che ne segue in termini di diritti concernenti i dati personali (inclusi i dati afferenti alla salute) del paziente stesso.

Ciò posto, l’articolo 15 del RGPD stabilisce che l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in caso di risposta positiva, di ottenere l’accesso ai dati personali oggetto di trattamento; a sua volta, il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento e, solo in caso di ulteriori copie richiestedall’interessato, il titolare può addebitare un contributo spese ragionevole, basato sui costi amministrativi.

D’altra parte, l’articolo 12, paragrafo 5, del RGPD stabilisce il principio secondo cui l’esercizio del diritto di accesso dell’interessato ai suoi dati oggetto di trattamento e alle relative informazioni non deve comportare spese per l’interessato. Inoltre, tale disposizione prevede due motivi per i quali un titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi, o rifiutare di soddisfare una richiesta. Tali motivi riguardano casi di abuso di diritto, in cui le richieste dell’interessato sono «manifestamente infondate» o «eccessive», in particolare a causa del loro carattere ripetitivo.

Secondo la Corte di Giustizia inoltre la richiesta di copia della cartella clinica o di altri documenti da parte dell’interessato non è subordinata all’allegazione di particolari motivi.

Infatti, né la formulazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del RGPD né quella dell’articolo 15, paragrafi 1 e 3, del Regolamento subordinano la fornitura della prima copia (gratuita) dei dati personali al fatto che l’interessato invochi un motivo specifico a giustificazione delle sue richieste.

Pertanto, anche laddove la richiesta dell’interessato sia finalizzata ad incardinare un’azione legale contro il titolare del trattamento – come nel caso in questione – quest’ultimo non potrà negare all’interessato né l’accesso ai suoi dati oggetto di trattamento, né il rilascio di una copia degli stessi.

Secondo la Corte di Giustizia, posto che il titolare del trattamento è tenuto a fornire all’interessato una copia dei suoi dati personali che deve presentare tutte le caratteristiche che gli consentano di esercitare effettivamente i suoi diritti a norma del Regolamento, tale copia deve riprodurre integralmente e fedelmente i dati personali oggetto di trattamento, e ciò implica che sia consegnata all’interessato non una sintesi, bensì una riproduzione fedele e intelligibile dell’insieme di tali dati.

Secondo la Corte di Giustizia, il Regolamento non consente di adottare una normativa nazionale che, al fine di tutelare gli interessi economici del titolare del trattamento, ponga a carico dell’interessato le spese della prima copia dei suoi dati personali oggetto di tale trattamento.