Polizze catastrofali obbligatorie: la scadenza…
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Il Decreto Milleproroghe – al vaglio del Governo in esame dal 9 dicembre – anche per attendere il pronunciamento del Consiglio di Stato – prevede tre mesi di tempo in più (la scadenza originaria è il 31 dicembre 2024) per dotarsi dell’assicurazione per i danni causati da calamità ed eventi catastrofali.
Coinvolte tutte le imprese del territorio ad esclusione di quelle agricole.
L’obbligo assicurativo era stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101 e ss. della legge 213/2023) e si propone l’entrata in vigore dopo il 31 marzo 2025, interessando tutte le imprese italiane relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.
Da evidenziare che il Collegato Fiscale (DL 155/2024, attualmente in fase di conversione) è intervenuto in materia precisando, che l’oggetto della copertura assicurativa è riferito ai beni (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali) iscritti nello Stato patrimoniale a qualsiasi titolo impiegati per l’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che li impiega.
Gli eventi che devono essere inclusi nella copertura assicurativa sono:
- sismi (terremoti): sommovimenti bruschi e repentini della crosta terrestre causati da fenomeni
- endogeni, rilevati dalla Rete sismica nazionale;
- alluvioni, inondazioni ed esondazioni: fuoriuscite d’acqua che superano le normali sponde di corsi d’acqua, laghi o bacini, sia naturali che artificiali, causate da eventi atmosferici. Rientrano in questa categoria anche le alluvioni con mobilitazione di sedimenti;
- frane: movimenti o scivolamenti di masse di terra o roccia lungo un pendio, causati principalmente dalla gravità, anche senza infiltrazione d’acqua.
I premi sono calcolati in base al rischio, considerando fattori come la vulnerabilità e la posizione geografica dei beni assicurati, oltre a misure preventive adottate dalle aziende.
Gli importi vengono aggiornati periodicamente per rispecchiare cambiamenti nei rischi e nelle conoscenze scientifiche.
SACE S.p.A. offre una riassicurazione per coprire fino al 50% degli indennizzi dovuti dagli assicuratori in caso di sinistri, con un massimo di 5 miliardi di euro annui per il 2024 e potenzialmente oltre per gli anni successivi.
Il decreto stabilisce regole precise per gli indennizzi alle imprese assicurate in caso di eventi catastrofali, delineando modalità, limiti e condizioni di copertura.
- per polizze fino a 1 milione di euro di somma assicurata, l’indennizzo corrisponde all’intero
importo assicurato; - per somme assicurate tra 1 e 30 milioni di euro, l’indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata;
- per polizze superiori ai 30 milioni di euro, i massimali di indennizzo possono essere definiti liberamente tra le parti.
Gli indennizzi sono calcolati in base al valore di ricostruzione dei fabbricati danneggiati o al costo di rimpiazzo di impianti e attrezzature.
Il decreto stabilisce che le imprese che non rispettano l’obbligo di stipulare le polizze catastrofali entro la scadenza prevista (la nuova sarebbe quindi il 31 marzo 2025) sono soggette a sanzioni.
obbligo di regolarizzazione: in caso di accertata inadempienza, le imprese hanno un periodo entro cui regolarizzare la propria posizione.
sanzioni amministrative: le imprese inadempienti possono essere multate con sanzioni amministrative commisurate alla gravità dell’infrazione e al valore degli asset non assicurati;
esclusione da benefici pubblici: le imprese non in regola con l’obbligo assicurativo possono perdere l’accesso a incentivi, agevolazioni fiscali e contributi pubblici destinati alla ricostruzione e alla ripresa in caso di calamità;