Leggi articolo

Porre un freno al business delle denunce “temerarie” contro i medici e garantire al personale serenità nel lavoro, senza tuttavia esentarlo dalle proprie responsabilità. E l’obiettivo della riforma della colpa medica messa a punto da un’apposita commissione nominata dal Ministro della Giustizia lo scorso marzo e che oggi ha prodotto il testo finale presentato all’Ordine dei Medici di Milano. Una riforma in due soli articoli: uno per limitare il campo penale della responsabilità medica soltanto per la colpa grave con una modifica all’articolo 590 sexies e un altro, il 590 septies, che ne precisa i paramenti.

La riforma nasce dunque dalla necessità di un cambio di approccio a fronte di oltre 35mila azioni legali all’anno, delle quali il 97% (nell’ambito penale) si risolve con il proscioglimento, però con costi giganteschi per le casse dello Stato: si parla di 10 miliardi di costi soprattutto nella sanità pubblica, che potrebbero essere investiti in ben altri servizi sanitari. Inoltre, si è alleggerito il peso da attribuire all’aderenza alle Linee Guida, rendendole meno dogmatiche, alla possibile estensione del cosiddetto scudo penale anche situazioni non emergenziali, all’attribuzione di un onere della prova più esteso a carico di chi agisce in giudizio. Tutto questo senza negare che il problema degli errori esiste, in Italia e non solo.

In particolare, riguarda, secondo stime, infezioni correlate all’assistenza sanitaria (circa 700mila casi) che si trasformano in decessi nell’1% (parliamo comunque di 6-7 mila persone), pur in costante diminuzione. Ma in questo campo andava messo ordine.

“La Commissione per lo studio e l’approfondimento delle problematiche relative alla colpa professionale medica – spiega il presidente della Commissione Nazionale sulla colpa medica, Adelchi d’Ippolito – è stata istituita con un decreto del ministro della Giustizia Carlo Nordio del 28 marzo scorso, oggi presenta ufficialmente la proposta di riforma che dovrà poi affrontare l’iter parlamentare. L’obiettivo non è certo l’impunità, ma quello di individuare un perfetto punto di equilibrio tra la piena tutela del paziente e la serenità del medico, perché un professionista sereno è di interesse della collettività. Con questa proposta si limiterà il campo della responsabilità penale soltanto per la colpa grave. Questo avviene con l’introduzione di un ulteriore articolo, il 590 septies, che ne indica i parametri. Dunque, non vi sarà una depenalizzazione dell’atto medico, non solo perché incostituzionale (violerebbe l’articolo 3 della Costituzione che prevede l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge), ma perché non era l’obiettivo della riforma. Si è infatti limitato il campo della punibilità penale alla sola colpa grave. Tutte queste indicazioni sono giunte alla commissione dopo aver ascoltato le associazioni scientifiche dei medici e il presidente della Fnomceo”.

Spiega il presidente dell’Omceo MIlano, Roberto Carlo Rossi: “La depenalizzazione della colpa medica significa la non imputabilità del medico per omicidio colposo/lesioni colpose. Noi siamo favorevoli, ma vi sono pareri contrastanti tra i giuristi. Alcuni ritengono la richiesta anticostituzionale. In merito alla questione qualche passo è stato già compiuto attraverso una ‘blanda’ revisione del Codice penale prevista dalla Legge Gelli, risultata tuttavia poco efficace. Va detto – continua Rossi – che la stessa Gelli non viene equamente e adeguatamente applicata su tutto il territorio nazionale; pertanto, ha un ampio margine di miglioramento. Inoltre, anche da un punto di vista civilistico, i medici sono ancora troppo esposti. Infatti, se da un lato la Legge Gelli favorisce che venga chiamata in causa la struttura sanitaria piuttosto che il medico, dall’altro il medico è a sua volta spesso tratto in causa dalla struttura”.