Concorrenza e tutela della salute: la…
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Il tema della concorrenza in Sanità è nuovo nel nostro ordinamento, da sempre un po’ refrattario ad aprirsi ad una vera competizione, specie in settori considerati delicati come quella della salute. La difficoltà sembra essere insita, secondo un’opinione dominante, nella natura pubblica del servizio, che in qualche modo osterebbe ad una applicazione ampia dei principi di concorrenza.
Al contrario, secondo altri, invece la concorrenza può rappresentare uno strumento idoneo a migliorare la qualità delle prestazioni, uscendo dalle strettoie (che fino ad oggi l’hanno caratterizzata in ambito sanitario) della mera sostenibilità del sistema.
L’approvazione in via definitiva della Legge sulla Concorrenza è stato senza dubbio un provvedimento importante che va nella direzione del complesso di riforme richieste dall’Europa.
In pratica un provvedimento corposo che, tuttavia, rimane purtroppo incompleto.
È di qualche giorno fa la notizia della decisone del Consiglio dei ministri di approvare una proroga alla legge 118/2022 in tema di “apertura del mercato e della concorrenza” per quanto concerne la tematica dei Lidi balneari (spiagge), spostando la data di efficacia al termine del 2027 e lasciando amplissima discrezionalità agli Enti locali chiamati a valutare la proroga delle concessioni demaniali marittime.
Nello stesso testo di legge, all’articolo 15, sono state introdotte sostanziali modifiche al Decreto legislativo 502/1992, recante la disciplina dell’Organizzazione del Sistema sanitario e socio-sanitario nazionale, in ordine all’affidamento dei servizi a enti gestori privati, in particolare con riferimento all’accreditamento istituzionale e agli accordi contrattuali nel settore sanitario e sociosanitario. La norma prevede che dal 31.12.2024 si dovranno applicare procedure concorsuali di selezione pubblica per tali servizi.
Il settore sanitario e sociosanitario avrebbe potuto essere escluso da una applicazione così rigorosa della disciplina della concorrenza sia perché si qualifica come una attività sociale di interesse generale, così come definita dal Trattato di Lisbona della Ue, sia in quanto non rientra tra le materie per le quali, secondo la disciplina Bolkenstein, è obbligatoriamente prevista la libera concorrenza. Da rilevare l’ulteriore criticità determinata dall’art. 32 del Dm 19/12/2022 che, in applicazione della legge di cui sopra, va oltre il limite del dettato normativo, ponendo l’ulteriore condizione di incertezza dando una durata limitata nel tempo all’accreditamento.
Per gli accordi contrattuali ex art. 8 quinquies Dlgs 502/1992 (c.d. contratti di budget), la più rilevante novità consiste nell’individuazione dei soggetti da contrattualizzare attraverso selezioni periodiche: gli enti pubblici accreditati vengono contrattualizzati senza selezioni, mentre gli enti privati devono sottostare a procedure di selezione. Emerge dunque subito una disparità di trattamento che pare di dubbia costituzionalità.
Se doverosa era infatti la revisione dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture e dei soggetti privati finora gravati, come da più parti indicato, da eccessiva discrezionalità politico-amministrativa, non c’è dubbio che proprio la revisione appare incompleta, perché manca di prendere in considerazione, tra l’altro, il Personale, il capitale umano, elemento fondamentale per il funzionamento delle strutture e dell’effettuazione delle prestazioni.
É auspicabile che il legislatore, viste anche le nostre richieste, intervenga con dei correttivi alla norma e conceda un ampio termine per la sua attuazione.