
Corte Costituzionale: sono altre…
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Con la sentenza n. 195 del 2024, redatta dal giudice Luca Antonini, la Corte costituzionale ha deciso il ricorso della Regione Campania contro la Legge di bilancio 2024 e pluriennale per il triennio 2024-2026. “Per far fronte a esigenze di contenimento della spesa pubblica dettate anche da vincoli euro-unitari – afferma la Consulta – devono essere prioritariamente ridotte le altre spese indistinte, rispetto a quella che si connota come funzionale a garantire il ’fondamentale’ diritto alla salute di cui all’articolo 32 della Costituzione, che chiama in causa imprescindibili esigenze di tutela anche delle fasce più deboli della popolazione, non in grado di accedere alla spesa sostenuta direttamente dal cittadino, cosiddetta out of pocket”.
È un forte richiamo alla funzione di coesione sociale del Servizio sanitario nazionale in grado di garantire uguaglianza nell’accesso alle cure a tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, coerentemente con il dovere del medico di curare tutti allo stesso modo, senza discriminazione alcuna. La spesa sanitaria pubblica è infatti un investimento economico i cui effetti si dispiegano su tutti i territori del nostro paese, e pertanto le sue risorse possono essere considerate ad alto impatto economico e occupazionale, con in più il pregio di distribuire i benefici in modo diffuso nei territori. Ed è un investimento proficuo, se consideriamo che ogni euro di risorse pubbliche investito in sanità ne genera quasi due di produzione in valore.
Il dispositivo infine richiama il principio già affermato dalla Corte nel 2016, con la sentenza 275, per cui «[è] la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione». Da questo principio deriva che tali diritti, e in particolare il diritto alla salute, coinvolgendo primarie esigenze della persona umana, non possono essere sacrificati fintanto che esistono risorse che il decisore politico ha la disponibilità di utilizzare per altri impieghi che non rivestono la medesima priorità.
La sentenza ha sollecitato il legislatore al fine di “scongiurare l’adozione di ‘tagli al buio’, ad acquisire adeguati elementi istruttori sulla sostenibilità dell’importo del contributo da parte degli Enti ai quali viene richiesto e a non trascurare il coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
È stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 nella parte in cui non esclude dalle risorse che è possibile ridurre, a seguito del mancato versamento del contributo da parte delle Regioni, quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia e, in particolare, della tutela della salute.
Questo perché “nemmeno nel caso in cui la Regione non abbia versato la quota del contributo, lo Stato può rispondere tagliando risorse destinate alla spesa costituzionalmente necessaria, tra cui quella sanitaria – già in grave sofferenza per l’effetto delle precedenti stagioni di arditi tagli lineari – dovendo quindi agire su altri versanti: il diritto alla salute non può essere sacrificato fintanto che esistono risorse che il decisore politico ha la disponibilità di utilizzare per altri impieghi”.
Da ultimo, la sentenza della Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 557 dell’art. 1 della legge n. 213 del 2023, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, diretto a individuare i criteri e le modalità di riparto, nonché il sistema di monitoraggio dell’impiego delle somme, del “Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare”, sia adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Sentenza n. 195-2024_Corte Costituzionale – Download