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Dal 5 marzo è entrata in vigore la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) che disciplina le modalità di determinazione dei risarcimenti pecuniari per danni non patrimoniali relativi alle gravi menomazioni derivanti da sinistri stradali o errori medici. Diventa, così, operativo il D.P.R. 12/2025 che regola i casi in cui si debba quantificare il danno biologico e morale che derivi da incidente stradale e da responsabilità medica quando le lesioni abbiano comportato postumi permanenti superiori al 10%.  Lo strumento introdotto va a colmare un vuoto normativo, che sino ad oggi veniva sopperito dall’uso di tabelle elaborate dalla giurisprudenza, con particolare riferimento a quelle dei Tribunali di Roma e Milano. Il sistema introdotto dal D.P.R. fa propri in larga parte i criteri liquidativi stabiliti dal Tribunale di Milano che la Cassazione aveva già individuato come riferimento nazionale. Tuttavia, viene introdotta la separazione tra danno morale e danno biologico e vengono introdotti nuovi criteri per la determinazione delle invalidità temporanee.

I nuovi parametri sono contenuti nella Tabella unica nazionale (“Tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2025 e allegata al decreto del presidente della Repubblica n. 12 del 13 gennaio 2025. La Tun stabilisce un valore pecuniario certo da attribuire a ogni singolo punto di invalidità compreso tra 10 e 100 punti (danno biologico) ed è integrata da tre altre tabelle sul risarcimento del danno morale.

L’introduzione della Tabella Unica Nazionale segna una svolta decisiva nell’ambito del sistema risarcitorio italiano che va uniformandosi verso i criteri tesi alla maggiore equità e uniformità. Sebbene per gli esperti ci siano ancora aspetti da perfezionare, la TUN rappresenta un esercizio di civiltà giuridica che offre nuove certezze sia ai danneggiati sia agli operatori del settore, ponendosi come strumento oggettivo nella risoluzione delle dispute, cercando di porre fine a decenni di disomogeneità e contenziosi.

Con questo strumento normativo si apre infatti la strada a una gestione più razionale e sostenibile dei risarcimenti. Non sono mancate le critiche atteso che pare il nuovo sistema porti ad un notevole risparmio annuo per le Compagnie assicurative a discapito delle vittime. “Prima dei bilanci delle compagnie vengono i diritti costituzionali delle vittime della strada e della responsabilità sanitaria”, ha dichiarato il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso. “Non vorremmo che questa decisione fosse un regalo all’industria assicurativa, pagato con il sacrificio economico e morale dei cittadini”. Già nel 2021 Assoutenti e altre associazioni del Consiglio nazionale dei Consumatori e degli Utenti (Cncu) si erano opposte a tentativi simili di riduzione dei risarcimenti. Assoutenti ha quindi chiesto al governo una revisione immediata della normativa, affinché venga garantita un’equa tutela per le vittime e si impedisca una svalutazione inaccettabile del danno alla persona. Di contro, si assiste ad entusiastiche dichiarazioni da parte del Governo in carica. Come spiega Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, la Tun per il risarcimento del danno non patrimoniale era un provvedimento “atteso da ben 18 anni” e ora “è finalmente una realtà: garantirà alle vittime dei sinistri il diritto a un pieno ed equo risarcimento del danno subito. Un significativo passo in avanti verso maggiori certezze e una uniformità di trattamento, che andrà a beneficio sia dei consumatori che delle compagnie assicurative”. Il provvedimento, spiega ancora il Ministro, “si inserisce all’interno di un più ampio percorso di riforma strutturale del settore assicurativo quanto mai necessario: un atto di responsabilità nei confronti del nostro Paese, con l’obiettivo di garantire efficienza e sostenibilità al settore”.

Aggiungasi in tema di criteri di applicazione e, quindi, nella pratica, quali sinistri sarebbero interessati dalle nuove regole, occorre evidenziare che se nell’ambito della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) il sinistro coincide con l’incidente stesso, nell’ambito di responsabilità sanitaria, l’evento dannoso è il fatto generatore del danno, mentre il sinistro – secondo il modello claims made – è rappresentato dalla richiesta risarcitoria del danneggiato, che può avvenire anche a distanza di tempo rispetto all’errore medico. Da ciò discende che se per la R.C.A., il nuovo sistema di liquidazione si applicherà a tutte le lesioni derivanti da incidenti verificatisi a partire dal 5 marzo 2025, per la responsabilità sanitaria, i nuovi criteri saranno validi per le richieste di risarcimento presentate dopo il 5 marzo, anche se il fatto dannoso è avvenuto in precedenza (purché nei limiti della prescrizione dei diritti del danneggiato). Nel periodo di transizione, continueranno a essere trattati giudizi relativi a sinistri verificatisi prima del 5 marzo e ancora pendenti, che dovrebbero essere valutati secondo le regole precedenti. Resta, così, aperta la questione dell’eventuale applicazione della TUN anche a sinistri antecedenti al 5 marzo. La possibilità che giudici e le parti interessate possano richiedere l’applicazione dei nuovi parametri, anche per i casi pregressi, potrebbe alimentare un dibattito giuridico ed esporre ad ulteriore disomogeneità e incertezza la materia, già pervasa da pronunce spesso contrastanti tra di loro.