
Falso ideologico: il medico…
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I medici che falsificano un documento possono essere accusati di reato di “falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico”. Tale reato è previsto dall’articolo 479 del Codice Penale ed è punibile con la reclusione fino a 6 anni.
La recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. V, n. 7397 del 6 dicembre 2024, depositata in data 24/02/2025, che riguarda la simulazione di incidenti stradali per ottenere referti medici falsificati, utilizzati successivamente per richieste di indennizzo assicurativo, ha chiarito un principio fondamentale in tema di falso ideologico e dichiarazioni mendaci rese ai sanitari. In effetti la Suprema Corte con la sentenza richiamata ha affermato che un referto medico falso a causa delle non veritiere dichiarazioni del paziente non può considerarsi un’ipotesi di falso ideologico per induzione se concerne il dato relativo all’eziologia del trauma, non rientrante nel potere certificativo del medico.
Questa sentenza risulta significativa, quindi, per l’interpretazione del reato di falso ideologico per induzione in ambito sanitario. La Cassazione traccia una distinzione importante tra le false dichiarazioni che possono indurre in errore il medico sulla diagnosi (configurando il reato) e le false dichiarazioni sulla causa esterna delle lesioni, che non rientrano nell’ambito del potere certificativo del medico.
Va precisato che le diagnosi e valutazioni mediche, analogamente alle affermazioni di fatto, possono risultare non veritiere. Nel caso specifico, tuttavia, la falsa rappresentazione non riguarda l’esistenza o l’entità delle lesioni, né la compatibilità del trauma con quanto dichiarato dal paziente – elementi che le sentenze non hanno contestato – e nemmeno il fatto storico che i pazienti abbiano effettivamente rilasciato le dichiarazioni riportate nel referto. La falsità riguarda invece l’origine del trauma, elemento che certamente non rientra nelle competenze certificative del medico. Il principio stabilito dalla Corte tutela la relazione terapeutica basata sulla fiducia, evitando di imporre al medico doveri di verifica sulla veridicità delle circostanze esterne riferite dal paziente.
Gli imputati partecipavano a un sistema fraudolento in cui: 1. Si procuravano volontariamente lesioni fisiche o venivano feriti da complici; 2. Si recavano al pronto soccorso dichiarando falsamente di essere vittime di incidenti stradali; 3. Ottenevano certificati medici utilizzati per richiedere risarcimenti alle compagnie assicurative.
Erano stati condannati in primo e secondo grado per falso ideologico in atto pubblico per induzione (art. 479 c.p. in relazione all’art. 48 c.p.), per aver riferito ai medici del pronto soccorso di aver subito incidenti stradali inesistenti. Il referto medico, contenente tali dichiarazioni, era stato ritenuto un atto pubblico fidefacente, e pertanto, l’errata attestazione sull’origine delle lesioni era stata qualificata come falso ideologico.
Tuttavia, la difesa ha impugnato la sentenza, sostenendo che il certificato medico non avrebbe funzione di prova dell’eziologia delle lesioni, bensì solo della loro esistenza e consistenza. Inoltre, si è contestata l’applicabilità dell’art. 479 c.p., in quanto il medico non ha il dovere di verificare la veridicità della narrazione del paziente.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ribadendo che il referto medico attesta esclusivamente la diagnosi e le condizioni del paziente, ma non ha valore di prova sulla dinamica e sulle cause dell’evento lesivo.
Pertanto,una falsa dichiarazione sulla modalità del trauma non integra il reato di falso ideologico.
Secondo la Cassazione, affinché si configuri il reato di falso ideologico:
- il documento deve attestare fatti destinati a provare la verità con valore legale.
- il pubblico ufficiale (in questo caso il medico) deve avere il dovere giuridico di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
- l’alterazione del documento deve incidere su informazioni che rientrano nella funzione certificativa del medico.
Dal momento che i referti medici certificano la diagnosi e la prognosi, ma non sono destinati a provare con fede privilegiata l’origine dell’evento traumatico, una dichiarazione mendace sull’accaduto non configura falso ideologico in atto pubblico.