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Tutte le forze politiche che sono state al governo hanno fatto ricorso ai decreti Milleproroghe, inserendo in questi provvedimenti misure riguardanti temi molto variegati e trasversali, non riconducibili ad una singola materia o disciplina di settore.

Il tempo trascorso per l’esame al Senato è stato questa volta tutto consumato in uno scontro interno alla maggioranza, che ha bloccato per settimane la discussione in Commissione, per poi arrivare all’ennesimo voto di fiducia – l’ottantesimo! – e alla solita approvazione senza un vero confronto in Aula.

Nella sua dichiarazione di voto sulla fiducia la deputata del PD-IDP Silvia Roggiani, ha osservato che nel decreto “non c’è nessuna risposta a chi fa più fatica, a chi rinuncia a curarsi, a chi guarda a quelle liste d’attesa e non può spendere perché è povero, perché ha un lavoro ma quel lavoro non basta”.

Oltre a tutto ciò che di inutile e sbagliato contiene, questo decreto si distingue infatti per quello di cui non si occupa, di tutto quello che non c’è: rispetto alla sanità, alla scuola, al potere d’acquisto di stipendi e pensioni, alla produzione industriale che cala da ventitré mesi consecutivi, niente di niente, nemmeno una misura. Niente per ridurre le liste d’attesa. Niente per sostenere le imprese. Niente per prorogare le graduatorie della

pubblica amministrazione, per potenziare gli istituti di cura e di ricerca scientifica, per contrastare fino in fondo la povertà educativa. Nessuna delle misure che noi avevamo chiesto per calmierare il costo dell’energia e garantire le famiglie rispetto al rincaro delle bollette.

Stesso messaggio, peraltro, che arriva agli italiani con la misura che abolisce le sanzioni ai “no vax”, a tutti coloro che nel periodo più duro della pandemia si sono sottratti a un dovere civico e di solidarietà rifiutandosi di vaccinarsi.

Per il PD il giudizio su questo decreto “Milleproproghe” è decisamente critico e il voto in Aula è stato per questo contrario, come ha motivato con chiarezza la deputata del Pd-IDP Simona Bonafè nella sua dichiarazione di voto finale, considerandolo un provvedimento “caotico, fatto male, esaminato peggio (e non solo alla Camera dei deputati, ma anche al Senato) e con tanti e tali norme che non sono solo sbagliate, ma pericolose, perché danno un messaggio culturale al Paese che riassumo così: se non paghi le tasse, se te ne freghi dell’obbligo vaccinale, insomma, non se sei un cittadino onesto che rispetta le regole ma solo se sei un furbetto, allora il Governo ti premia”.

Di seguito, sinteticamente, le principali misure in esso contenute in tema di salute.

Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana – Esacri (art. 4, co. 1)

Si sopprimono le parole “e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024” relative al termine massimo di durata in carica del Commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza, organi deputati alla liquidazione dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana (Esacri). Con la soppressione del riferimento a tale data non viene più previsto un termine massimo per la loro permanenza in carica, a parte il riferimento al completamento delle operazioni di liquidazione.

Ulteriore proroga della deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini (art. 4, co. 2)

Prorogata dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027 la possibilità dell’esercizio temporaneo sul territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, derogando alle norme in materia di esercizio delle professioni sanitarie. Viene previsto inoltre, che le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti non solo se muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, ma anche se in possesso della documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è abilitato nel Paese di origine all’esercizio della professione sanitaria o all’attività riferita agli operatori socio-sanitari.

Crediti formativi per la formazione continua in medicina (art. 4, co. 2-bis)

Modificata, in sede referente al Senato, la normativa vigente in materia di disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina relativamente al triennio 2020-2022, prorogandola di due anni, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025. Si è inoltre estesa al triennio 2020-2022 la disciplina, già prevista per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, sulla certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo che prevede la possibilità di acquisire tale certificazione attraverso specifici crediti compensativi da definire con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione

continua.

Proroga della possibilità di conferimento di alcuni tipi di incarichi a tempo determinato nell’ambito del SSN (art. 4, co. 3)

Si consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di utilizzare, anche per il 2025, alcuni strumenti straordinari – previsti nel periodo emergenziale legato al Covid-19 e successivamente prorogati – per far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall’ordinamento. Si tratta del conferimento di incarichi di lavoro autonomo o a tempo determinato a medici specializzandi e del conferimento di incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari.

Stabilizzazione di personale precario del Servizio sanitario nazionale (art. 4. co. 3-bis)

Nel corso dell’esame in sede referente al Senato è stata modificata una disciplina transitoria introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 e successivamente oggetto di diverse modifiche, volta alla stabilizzazione – mediante stipula di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato – del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario avente, in base a rapporti a termine instaurati a seguito di reclutamento con procedura concorsuale, una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (SSN), compreso il personale non più in servizio. In particolare, il termine per il conseguimento dei requisiti per la stabilizzazione, già fissato al 31 dicembre 2024, è posticipato al 31 dicembre 2025.

Proroga per il 2025 della possibilità di conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione (art. 4, co. 4)

Prevista la proroga per il 2025 della possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario.

Proroga periodo di maturazione del servizio triennale come requisito temporaneo per l’accesso alla dirigenza del SSN relativa ai servizi di emergenza-urgenza (art. 4, co. 5)

Si interviene sulla disciplina che, a determinate condizioni, dà diritto al personale medico, fino al 31 dicembre 2025 e in base all’esperienza professionale acquisita, di partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina d’emergenza-urgenza, anche senza diploma di specializzazione. In particolare si estende al 31 dicembre 2024, invece del 30 giugno 2023, il termine finale del periodo di maturazione, da parte del personale medico, di almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di lavoro flessibile, come requisito di partecipazione ai concorsi.

Procedure relative all’eventuale superamento del limite della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti (art. 4, co. 6 e da 12-quater a 12-sexies)

Si modifica una norma transitoria nell’ambito della disciplina sulle procedure conseguenti all’eventuale superamento del limite annuo della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti, differendo dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025 il termine finale di applicazione del metodo transitorio di rilevazione, da parte dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), del fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), relativamente agli acquisti diretti ospedalieri dei farmaci di classe A ed H

(il metodo transitorio si basa sui dati del Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche, mentre il metodo previsto a regime si basa sui dati presenti nelle fatture elettroniche).

Proroga termini di validità dell’iscrizione all’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL e di altri enti del Servizio sanitario nazionale (art. 4, co. 7, lett. a)

Disposta la proroga del termine di validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL, AO (Aziende ospedaliere) e degli altri enti del SSN per i soggetti iscritti nell’apposito elenco del Ministero della Salute, fino alla pubblicazione del nuovo elenco aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 (in precedenza non oltre il 31 dicembre 2024).

Raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia (art. 4, co. 7, lett. b)

Si sospende fino al 31 dicembre 2025 (invece che fino al 31 dicembre 2024, come previsto in precedenza) l’efficacia delle disposizioni del Regolamento recante la disciplina per l’attività di raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati.

Proroga termine per l’adeguamento alla riforma in materia di accreditamento istituzionale e stipula degli accordi con gli erogatori (art. 4, co. 7, lett. c)

Si proroga al 31 dicembre 2026 il termine entro cui le Regioni e le Province autonome provvedono ad adeguare il loro ordinamento alle disposizioni vigenti in tema di accreditamento istituzionale degli erogatori e stipula degli accordi contrattuali.

Proroga disciplina transitoria in tema di limitazione della responsabilità penale a titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose per fatti commessi nell’esercizio di una professione sanitaria (art. 4, co. 7, lett. d)

Si proroga di un anno l’applicazione di una disciplina transitoria che prevede la limitazione della punibilità per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose qualora il fatto sia stato commesso nell’esercizio di una professione sanitaria e in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Per effetto di tale proroga, fino al 31 dicembre 2025 gli esercenti una professione sanitaria potranno essere chiamati a rispondere per i fatti anzidetti, se commessi in una situazione di grave carenza di personale sanitario, solo in

presenza di colpa grave.

Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale (art. 4, co. 8)

Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine, fissato precedentemente al 31 dicembre 2024, entro cui le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono approvare gli specifici piani organizzativi per l’adeguamento agli standard di utilizzo di metodiche automatizzate, al fine di incrementare l’efficienza delle soglie minime, sia degli esami di laboratorio sia delle prestazioni specialistiche e dei campioni analizzati con tecnologia NGS (sequenziamento di nuova generazione).

Formazione specifica in medicina generale (art. 4, co. 9)

Si interviene sulla normativa relativa alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all’accordo collettivo nazionale nell’ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. In particolare, con le modifiche introdotte si intende: escludere la transitorietà della disciplina, eliminando il riferimento alla durata della deroga normativa fissata dal decreto-legge n. 215 del 2023 “fino al 31 dicembre 2024”; garantire il mantenimento degli incarichi già assegnati in virtù della deroga prevista dall’originaria formulazione dell’art. 9, co. 1, del decreto-legge n. 135 del 2018, come successivamente modificato dal decreto-legge n. 215 del 2023; assicurare la partecipazione all’assegnazione degli incarichi convenzionali, inclusi quelli provvisori e di sostituzione.

Incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta (art. 4, co. 10)

Si consente a regime ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione in medicina generale, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, e ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

Proroghe in materia di misure per l’abbattimento delle liste d’attesa (art. 4, co. 11)

Si prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome, relativamente al 2025, di incrementare le prestazioni sanitarie aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario del comparto sanità dipendenti dei medesimi enti e aziende del Servizio sanitario.

L’incremento di spesa – a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il 2025 – è definito entro il tetto di spesa di 143,5 milioni di euro.

Fondi per screening regionale per il tumore al seno (art. 4, co. 11-bis) Autorizzata, in sede referente al Senato, la spesa di 200 mila euro per il 2025 e di 800 mila euro per il 2026 per avviare progetti di rafforzamento dell’adesione e dell’estensione alle misure di prevenzione per il tumore al seno, mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d’età 45-50 anni e 70-74 anni.

Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza (art. 4, co. 12)

Si proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la normativa transitoria che consente il conferimento, da parte degli enti ed aziende del SSN, di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo) e agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Proroga di norme in materia di ricetta elettronica (art. 4, co. 12-bis)

In sede referente al Senato è stata prorogata dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 l’applicabilità di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e delle loro modalità di utilizzo presso le farmacie.

Contributi ai policlinici universitari (art. 4, co. 12-ter)

Previsto, in sede referente al Senato, un finanziamento di 50 milioni di euro a partire dal 2028 a favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali, che si aggiunge ai finanziamenti già previsti fino al 2027 a normativa vigente