
Nuovo nomenclatore: ricorsi e…
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Lo scorso 27 dicembre 2024 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il nuovo nomenclatore tariffario e i nuovi LEA per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, con la previsione che le nuove tariffe sarebbero entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.
In particolare, dalla lettura nella sezione della G.U. dedicata all’argomento (pag. 44) “Definizione delle tariffe relative all’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica”, si legge che il Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze visto l’art. 8 -sexies , del decreto legislativo 30…” “dispone al comma 5, che «Il Ministro della sanità, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l’unità di prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell’uso delle risorse, anche in via alternati va, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell’assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome. Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell’efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificate in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali» al comma 6, che con la medesima procedura prevista per la definizione delle tariffe di cui al comma 5, «sono effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l’aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell’innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dell’andamento del costo dei principali fattori produttivi». Sta’ di fatto che alcune Strutture sanitarie impugnavano il Decreto del Ministero della Salute del 25 novembre 2024, pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 302 del 27 dicembre 2024 e tutti gli atti ad esso consequenziali, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia ed evocando in giudizio anche Regione Lazio, Regione Veneto, Regione Basilicata, Regione Emilia Romagna, Regione Calabria, Regione Piemonte, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Friuli Venezia Giulia ex Lege, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Abruzzo, Regione Trentino Alto Adige, Regione Trentino Alto Adige ex Lege, Regione Campania, Regione Siciliana, Regione Siciliana ex Lege, Regione Puglia, Regione Toscana, Regione Liguria che non hanno inteso costituirsi. Il TAR Lazio con decreto del 30 dicembre 2024 accoglieva la misura cautelare richiesta della sospensione dell’efficacia, fissando l’udienza del 28 gennaio 2025 per la trattazione nel merito. Successivamente, vista l’istanza di revoca fatta pervenire dal Ministero attraverso l’Avvocatura dello Stato, con cui si rappresentava l’estrema difficoltà “di attivare il sistema tariffario del giugno 2023, con i relativi nomenclatori e cataloghi regionali, il che presuppone una necessaria pianificazione e valutazione di impatti organizzativi, tecnologici ed economici, con il coinvolgimento di tutti i fornitori di applicativi” che determinerebbe “un blocco del sistema di prescrizione, prenotazione ed erogazione, con conseguente disservizio all’utenza e ritardi nell’erogazione delle prestazioni e, in ultima analisi, con un impatto sulla salute dei pazienti”, il TAR Lazio, in accoglimento delle ragioni esposte, in data 31 dicembre 2024 revocava detta sospensione, confermando l’udienza fissata per il 28 gennaio 2025. Ed invero, nelle motivazioni addotte si richiama l’interesse dei cittadini ad evitare disservizi che in realtà si sono verificati proprio per le difficoltà, segnalate anche dai medici di famiglia, nella prenotazione di esami e visite. Non resta che attendere, in questo bailamme burocratico, le decisioni che verranno adottate all’udienza del 28 gennaio p.v. dal Tribunale competente.