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“La Corte di cassazione ha tolto le ultime speranze alle strutture accreditate con il SSN che erano in contenzioso con l’Enpam. Con un’ordinanza delle Sezioni unite civili (n. 2048/2025 del 29 gennaio 2025), la Corte ha stabilito che la competenza a decidere non spetta al Tar ma al giudice civile”. Recita così la nota diramata dalla Fondazione ENPAM.

Si ricorda che tale ordinanza interviene sul controverso contributo, introdotto dall’Enpam con la delibera n.64/2022, a carico dei medici collaboratori autonomi di società accreditate, pari al 4% del fatturato annuo prodotto dalle stesse società, per le prestazioni specialistiche del SSN al netto della quota di abbattimento che ha dato vita ad una serie di contenziosi.

Dal tenore del comunicato diffuso all’ANSA trapela tutta la soddisfazione e si puntualizza: “La questione è stata cioè definitivamente rimessa ai Tribunali ordinari, che già a Roma, Milano, Catania, Brescia e Torino si sono espressi complessivamente con sette sentenze, tutte favorevoli all’Enpam”.

“Sopravviveva -ribadisce ENPAM- un’unica sospensiva del Tar del Lazio, che ora è definitivamente priva di valore anche per la società che l’aveva ottenuta”. La questione, riporta la nota, riguardava il nuovo contributo Enpam del 4 per cento dovuto alla gestione previdenziale dei medici e odontoiatri specialisti esterni. Sebbene ad oggi la maggior parte delle strutture private accreditate con il SSN abbia pagato il dovuto, la decisione della Cassazione rappresenta un segnale inequivocabile per quelle che non si sono ancora messe in regola. “La Cassazione è comunque andata oltre la specifica questione contributiva dell’Enpam. “La controversia” che ha “ad oggetto diritti e obblighi riferibili ai rapporti previdenziali appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario”, hanno affermato espressamente le Sezioni unite. Tale pronuncia pare non lasciar dubbi sulla legittimità dell’introduzione del nuovo contributo del 4%., confermando, in accoglimento del ricorso dell’ENPAM, il principio affermato dal Tribunale di Roma, adito sulla questione, che aveva dato atto che il nuovo contributo del 4% assolva alla funzione di concorrere alla progressiva riduzione del disavanzo economico della gestione degli specialisti esterni e a migliorare l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche future dei professionisti. Ritenendo, per tali ragioni, legittima la decisione dell’Ente previdenziale. Il Giudice capitolino aveva, inoltre, escluso che vi fosse il pericolo di una eccessiva erosione del reddito degli iscritti a seguito dell’introduzione del contributo de quo. Secondo la sentenza, inoltre, rientra nei poteri dell’ENPAM “stabilire e imporre contributi nonché le modalità della relativa riscossione”, cosicché deve ritenersi corretta anche la decisione di prelevare tale contributo mediante ritenuta alla fonte.

La notizia lascia sconcertati, soprattutto in tema di sostituto d’imposta, quale si vuole far passare la struttura sanitaria nei confronti di ENPAM per la contribuzione del medico libero professionista.