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Nessun rinvio per la scadenza relativa all’obbligo assicurativo per le imprese di dotarsi di una cosiddetta polizza catastrofale.

Il termine per dotarsi di un’assicurazione a copertura dei danni da calamità naturali era stato rinviato dal testo originario del decreto Milleproroghe dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025. La legge di conversione, che è stata approvata in via definitiva dalla Camera, non prevede alcuno spostamento in avanti del termine.

Ed invero, al fine di proteggere le imprese italiane dai danni causati da eventi naturali catastrofici, il decreto attuativo n. 18/2025 del Ministero dell’economia e delle finanze, entrato in vigore il 14 marzo 2025, ha definito i dettagli operativi per l’implementazione dell’obbligo assicurativo introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023). Naturalmente, l’obbligo riguarda anche tutte quante le strutture mediche le quali risultino regolarmente iscritte nel Registro delle imprese: cliniche odontoiatriche, centri medici specializzati, ospedali, studi medici e quant’altro. L’introduzione dell’obbligo di sottoscrivere una polizza per eventi catastrofali, rappresenta una svolta significativa per le imprese italiane. Come previsto dalla norma, dunque, le aziende operanti su tutto il territorio nazionale devono sottoscrivere una copertura assicurativa contro i rischi derivanti da calamità naturali come frane, alluvioni, terremoti e altri eventi estremi entro il 31 marzo 2025. Questa misura nasce dall’esigenza di salvaguardare l’economia italiana e ridurre l’onere per lo Stato nella gestione delle emergenze, limitando i danni subiti dalle imprese e prevenendo il collasso delle attività produttive. Le polizze per rischi catastrofali sono strumenti assicurativi che offrono protezione finanziaria contro le perdite causate da eventi di grande portata. Queste polizze sono studiate per coprire costi di riparazione, risarcimenti e perdite di reddito, aiutando le strutture sanitarie a riprendersi rapidamente. In Italia vi è una forte predisposizione ai fenomeni sismici. Nonostante questa esposizione, attualmente solo il 5% delle imprese italiane dispone di una copertura assicurativa contro questi rischi, un dato preoccupante se si considera che il 94% dei comuni italiani e oltre 4,5 milioni di imprese, secondo il Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) sono esposti a fenomeni come frane e terremoti. L’introduzione dell’obbligo assicurativo quindi mira proprio a colmare questo gap, incentivando la sottoscrizione di coperture adeguate a garantire una maggior protezione economica delle imprese italiane e, di riflesso, della forza lavoro e del sistema economico nel suo complesso. L’introduzione dell’obbligo ha suscitato reazioni contrastanti, in particolare riguardo ai costi che le imprese dovranno sostenere e la sostenibilità di tale obbligo per le piccole e medie imprese. Settori situati in aree ad alto rischio sismico o idrogeologico potrebbero vedere un aumento considerevole dei premi assicurativi, rendendo difficile per alcune PMI rispettare l’obbligo senza compromettere altre voci di spesa. Un’altra preoccupazione riguarda la capacità del mercato assicurativo di rispondere alla crescente domanda. Le compagnie assicurative dovranno rapidamente adattare i loro prodotti ampliando le coperture disponibili per includere eventi catastrofici su larga scala.

In particolare, le polizze possono includere franchigie e massimali variabili a seconda della somma assicurata. È previsto uno scoperto massimo del 15% del danno indennizzabile per somme assicurate fino a 30 milioni di euro. Per polizze tra 1 e 30 milioni di euro, il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata. Le compagnie assicurative devono garantire trasparenza nella presentazione delle offerte, pubblicando informazioni dettagliate online. L’adeguamento dei testi di polizza deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto.

Per quanto riguarda i premi assicurativi, si prevede che il premio sia determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati. Non sono previste sanzioni dirette per il mancato rispetto dell’obbligo. È previsto genericamente che le imprese che non stipulano le polizze entro la scadenza prevista rischiano sanzioni amministrative ed esclusione da benefici pubblici. A tal proposito la legge si limita a stabilire questo criterio generale e indicativo: «Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali».

Ne discende che l’inadempimento all’obbligo di assicurazione contro gli eventi catastrofali sarà considerato negativamente nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche, anche in occasione di eventi calamitosi. Le imprese non assicurate potrebbero, così, vedersi negati “contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali“.

Questa esclusione appare coerente con la ratio della norma, che mira a ridurre l’impatto economico delle calamità naturali sulle finanze pubbliche, incentivando un sistema di protezione basato su meccanismi assicurativi privati.

L’aspetto particolarmente critico di questa previsione è che l’impresa non assicurata, in caso di eventi catastrofali come terremoti, alluvioni o frane, potrebbe trovarsi nella situazione di dover affrontare i danni senza poter contare né sulla copertura assicurativa né sugli aiuti statali di emergenza, con potenziali ripercussioni sulla sopravvivenza stessa dell’attività.