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Gentile associato,

domani 20 dicembre scade il termine per il pagamento della quota del 4% del fatturato dei medici iscritti alla gestione separata degli specialisti esterni, stabilito dalla Fondazione ENPAM con delibera n. 64 del 07.07.2022.

Tale obbligo di versamento era previsto entro il 31.03.2024 per l’annualità 2023. Avverso la delibera sono state proposte numerose impugnative, tra le quali quella innanzi al TAR Lazio che, con ordinanza n° 58/2024, ha disposto la sospensione degli atti impugnati, sul presupposto che il contributo sia dovuto, ma che resta a carico dei medici.

A sua volta ENPAM ha introdotto un regolamento preventivo di giurisdizione a favore del giudice ordinario in luogo di quello amministrativo, che pende innanzi al la Corte di Cassazione. Giudice ordinario che (va detto) si è finora espresso in senso negativo nelle impugnative della delibera ENPAM introduttiva del nuovo contributo (Tribunale di Roma, Sez. Lav., sentenza 4.6.2024 n. 6501; Tribunale di Milano, Sez. Lav., sentenza 29.10.2024 n. 4786; Tribunale di Catania, Sez. Lav., sentenza 13.11.2024, n. 5109; Tribunale di Roma, Sez. Lav., sentenza 26.11.2024, n. 11984).

Da un comunicato apparso ieri sul sito di ENPAM, i legali di quest’ultima affermano che nella camera di consiglio del 26 novembre 2024, nel giudizio di regolamento di giurisdizione, il P.G. avrebbe concluso per l’accoglimento del ricorso, ma ad oggi non risulta ancora alcuna pubblicazione della decisione.

Pertanto, fino alla pubblicazione della eventuale decisione della Cassazione sulla giurisdizione del giudice ordinario in luogo di quello amministrativo, quello che resta è la sospensiva degli atti impugnati dal TAR Lazio.

Tema sul quale spesso la giurisprudenza amministrativa si è espressa positivamente è tra l’altro quello della efficacia ultra partes delle misure cautelari che sospendono atti normativi – regolamentari e, dunque, atti amministrativi a contenuto generale, poiché anticipatorie degli effetti erga omnes dell’annullamento degli atti impugnati.

In tale scenario si innesta la scadenza del 20 dicembre 2024 per il pagamento della quota, in una fase concitata in cui la Fondazione rifiuta categoricamente la concessione di una nuova proroga del termine, da molti invocata nella speranza di un rinvio in attesa delle pubblicazioni dei pronunciamenti.

Sta di fatto che questa chiusura da parte di ENPAM coglie impreparate le strutture sanitarie, soprattutto alle conseguenze di un omesso versamento, come l’emissione di un Durc negativo.

La scelta ovviamente spetta alla singola struttura, ma si consiglia di tener presenti due possibilità:

  • Da un lato alle strutture non ancora pronte al versamento, al fine di evitare le conseguenze nefaste di un Durc negativo, che comprometterebbe il rimborso delle prestazioni erogate, si consiglia di valutare l’introduzione di un ricorso amministrativo, anche attraverso l’invio di una diffida preliminare, contro l’obbligo di versamento del nuovo contributo del 4% introdotto da una delibera di ENPAM attualmente sospesa in via cautelare dal TAR Lazio, senza aver diffuso, dopo un anno di inerzia assoluta dall’adozione della delibera sospesa, alcuna istruzione adeguata, per operare le relative trattenute ai medici da parte delle strutture sanitarie. La pendenza, infatti, di un contenzioso escluderebbe l’emissione di un Durc negativo;
  • Dall’altro lato alle strutture che invece fossero pronte al versamento, si consiglia di inviare una comunicazione alla fondazione ENPAM, con la quale si precisa che il caricamento in piattaforma e il relativo versamento nei termini non costituisce alcuna acquiescenza alle delibere della Fondazione ENPAM che sono oggetto di impugnazione e non costituisce rinuncia alle ragioni già spiegate innanzi al Giudice Amministrativo, specificando che la condotta della Fondazione rappresenta una violazione di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo del TAR Lazio con le ordinanze 58/2024 e 3050/2024.

Acop

Il Direttore Generale

Gianluca Maccauro